DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
Art. 1
Con delibera del Consiglio Generale del 04 aprile 2002 è istituito un organismo strumentale agli scopi della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, da essa direttamente controllato, denominato “Centro per lo sviluppo economico del territorio imolese”.
Art. 2
1) Il Centro, nell’ambito delle attività e dei programmi della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, riveste compiti consultivi, di istruttoria, di proposta relativa alle richieste di contributi per iniziative in materia, e di sostegno delle attività, iniziative e studi inerenti la valorizzazione del tessuto economico del territorio imolese ; esso può, inoltre, avanzare proposte e progetti di propria iniziativa al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2) Il Centro opera nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, nell’ambito degli indirizzi annuali e pluriennali fissati dal Consiglio Generale, e risponde direttamente del proprio operato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa.
3) All’attività del Centro possono partecipare, sempre nei limiti del precedente comma 2, anche imprese, forze imprenditoriali e sociali, enti locali e pubblici con contributi e finanziamenti propri.
Art. 3
1) Il Centro ha sede in Imola nei locali della Fondazione.
Art. 4
1) La durata del Centro è a tempo indeterminato, fino alla revoca da parte del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
ORGANI
Art. 5
1) Sono Organi del Centro :
- il Comitato Direttivo.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 6
1) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri membri. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa determinazione del numero, nomina i componenti del Comitato direttivo e determina i relativi compensi.
2) Il Comitato Direttivo deve essere composto prevalentemente da esponenti e personalità del mondo economico imolese e della ricerca scientifica.
3) Il Comitato Direttivo resta in carica, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fino alla scadenza dello stesso.
Art. 7
1) Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario che può anche non essere un membro del Comitato stesso.
Art. 8
1) Le delibere del Comitato Direttivo sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 9
1) Il Comitato Direttivo, nell’ambito delle prerogative del Centro, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta i progetti, ed i relativi costi, del Centro al Consiglio di Amministrazione della Fondazione affinchè, se approvati, nell’ambito di budget annuale, possano essere inseriti nella proposta di Documento Programmatico Previsionale della Fondazione per l’anno successivo. Se, durante l’esercizio, un progetto non potrà essere realizzato ne verrà richiesto l’annullamento o la sostituzione al Consiglio di Amministrazione.
2) Il Comitato Direttivo opera sulla base dei programmi annuali dettagliati di cui al comma 1).
3) Il Comitato Direttivo predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, ed illustra al Consiglio di Amministrazione della Fondazione la relazione annuale relativa all’attività svolta dal Centro.
ORGANI STATUTARI
Presidente Giuseppe Monducci
Vice Presidente Francesco Corrado